FERIE. LA NORMATIVA

Le ferie, nel diritto del lavoro, sono giornate di astensione dal lavoro e sono riconosciute come diritto a un lavoratore dipendente. Sono un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Le ferie sono un periodo di riposo irrinunciabile per ogni cittadino e che l’azienda è obbligata a pagare. La durata minima delle ferie,  è fruibile anche se il contratto di lavoro non lo specifica (la Costituzione è una fonte del diritto di ordine superiore a un contratto di lavoro e dunque prevalente).

  • Dlgs 66/2003. Il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiori a 4 settimane. Viene chiarito dalla legge in modo inequivocabile che questo periodo minimo di ferie non può essere sostituito dalla relativa “indennità per ferie non godute” salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • Art 36 della Costituzione. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

COSA DICE IL CCNL 2016/2018?

                              Art. 33 Ferie e recupero festività soppresse

Comma 1: Il dipendente ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).

Comma 2: In caso di distribuzione dell’orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.

Comma 3: Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.

Comma 4: Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell’orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

Comma 5: Tutti i periodi di ferie indicati nei commi 2,3, e 4 sono comprensivi delle due giornate previste dall’ art.1, comma 1, lettera “a”, della L. 23 dicembre 1977, n. 937. 37

Comma 6: A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell’anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.

Comma 7: Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Comma 8: Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui agli art. 36 (Permessi giornalieri retribuiti) e 38 (Permessi previsti da particolari disposizioni di legge) conserva il diritto alle ferie.

Comma 9: Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11. Esse sono fruite, previa autorizzazione, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dipendente.

Comma 10: L’Azienda o Ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nel termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Comma 11: Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è determinato per ogni giornata, con riferimento all’anno di mancata fruizione prendendo a base di calcolo la retribuzione di cui al comma 1.

Comma 12: Compatibilmente con le oggettive esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà avvenire nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni continuativi di ferie nel periodo 1 giugno – 30 settembre o, alternativamente, in caso di dipendenti con figli in età compresa nel periodo dell’obbligo scolastico che ne abbiano fatto richiesta, nel periodo 15 giugno-15 settembre al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Comma 13: Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie. Il dipendente ha inoltre diritto al rimborso delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.

Comma 14:  In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell’anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell’anno successivo.

Comma 15: Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero ovvero da eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui all’art. 36, comma 1, lett. 38 b). E’ cura del dipendente informare tempestivamente l’Azienda o Ente ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti.

Comma 16: Fatta salva l’ipotesi di malattia non retribuita di cui al secondo periodo di comporto di 18 mesi che non fa maturare le ferie, le assenze per malattia o infortunio non riducono il periodo di ferie spettanti, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie deve essere previamente autorizzato dal dirigente in relazione alle esigenze di servizio, anche oltre i termini di cui al comma 14.

cosa dice anche la legislazione?

                                           CODICE CIVILE-art. 2109

Il prestatore di lavoro ha diritto ad  un  giorno  di  riposo  ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica.

Ha anche diritto, dopo  un  anno  d’ininterrotto  servizio,  ad  un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo,  nel tempo che l’imprenditore  stabilisce,  tenuto  conto  delle  esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo e’ stabilita dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita’. (6)

L’imprenditore deve preventivamente  comunicare  al  prestatore  di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie.

Non puo’ essere computato  nelle  ferie  il  periodo  di  preavviso indicato nell’art. 2118.

In pratica, il datore di lavoro può scegliere l’esatta collocazione del periodo di ferie del dipendente anche senza accordo, anche se deve comunque fare un progrmma e:

  • tenere conto anche delle esigenze del lavoratore;
  • assicurare il godimento del periodo minimo di 2 settimane di ferie previsto dalla legge nell’anno di maturazione, o del maggiore periodo stabilito dal contratto collettivo;
  • assicurare  che il restante periodo di ferie sia goduto entro i successivi 18 mesi dall’anno di maturazione, salvo diversa previsione del contratto collettivo;
  • comunicare  al lavoratore con sufficiente e congruo anticipo la collocazione del periodo spettante.

Il datore di lavoro deve comunque tenere in considerazione le esigenze del lavoratore

Inoltre, il datore di lavoro deve garantire la fruizione del periodo minimo di ferie annuali: se non lo fa, il datore può essere sanzionato dai competenti organi ispettivi.

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