CCNL PERMESSI RETRIBUITI

Art. 36  Permessi retribuiti

  • Partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove
  • Lutto
  • Matrimonio

Art. 37 Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

Art. 38 Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge

  • Donatore di sangue
  • Seggi elettorali
  • Presenza in tribunale

Art. 39  Congedi per le donne vittime di violenza

Art. 40 Assenze per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

Art. 41 Permessi orari a recupero

Legge 104

                            ARTICOLO 36

PARTECIPAZIONE A CONCORSI OD ESAMI, LIMITATAMENTE AI GIORNI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE

Per la partecipazione a concorsi  o esami o aggiornamento professionale facoltativo sono previsti 8 giorni all’anno. Queste giornate possono essere utilizzate per partecipare a prove d’esame per concorsi, a esami universitari (master, laurea, ecc.), o a corsi di formazione fuori dall’ente di appartenenza.

LUTTO

Lutto per il coniuge, per i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente ai sensi dell’art. 1, commi 36 e 50 della legge n. 76/2016: giorni 3 per evento da fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

MATRIMONIO

Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.

                              ARTICOLO 37

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI

Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno, per particolari motivi personali o familiari.

  • I permessi orari retribuiti
  • non riducono le ferie;
  • non sono fruibili per frazione inferiore ad una sola ora;
  • non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;
  • Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l’intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l’indennità di funzione cui all’art. 68, comma 2, rispettivamente, lett. e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa.
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso

                                 ARTICOLO 38

PERMESSI E CONGEDI PREVISTI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

-DONAZIONE DI SANGUE

Permesso per donazione di sangue: una giornata intera, anche più volte nel corso dell’anno. Va allegata la documentazione dell’effettiva donazione.

Il dipendente che fruisce di questo permesso deve comunicare l’assenza con un preavviso di tre giorni, salvo casi di comprovata urgenza, in cui la domanda di permesso può essere presentata nelle 24 ore precedenti e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso.

PRESENZA IN TRIBUNALE

Per il permesso per presenza in tribunale sono previsti 3 giorni all’anno e solamente per cause correlate al lavoro.

SEGGI ELETTORALI

Permesso per presenza ai seggi elettorali: giornate intere, anche più volte nel corso dell’anno.

I dipendenti a tempo determinato hanno diritto al solo permesso retribuito per matrimonio (15 giorni all’anno) e il permesso per donazione di sangue. Hanno diritto però a 10 giorni non retribuiti all’anno per le motivazioni più diverse.

                             ARTICOLO 39

CONGEDI PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

La lavoratrice, inserita nel percorso della protezione per violenza, ha diritto, previa certificazione, ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco di tre anni a partire dal percorso di protezione.

Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che vuole fruire del congedo deve presentare richiesta scritta al datore di lavoro, corredata della certificazione che attesta l’inserimento nel percorso di protezione, con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.

                              ARTICOLO 40

ASSENZE PER L’ESPLETAMENTO DI VISITE, TERAPIE, PRESTAZIONI SPECIALISTICHE OD ESAMI DIAGNOSTICI

Ai lavoratori sono riconosciuti dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, che possono essere fruiti su base giornaliera o oraria, per un massimo di 18 ore. Deve essere allegata la documentazione che giustifichi l’assenza dal lavoro.

I permessi orari:

  • sono incompatibili con l’utilizzo nella stessa giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative
  • non sono soggetti a decurtazione del trattamento economico previsto per le assenze per malattia nei primi 10 giorni
  • vengono conteggiate come sei ore di una intera giornata lavorativa
  • in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale (part time), si procede al riproporzionamento delle ore di permesso
  • la domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente con un preavviso di almeno tre giorni. Nei casi di comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario
  • l’assenza per i permessi deve essere giustificata mediante un certificato della presenza, anche con l’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privata, che hanno svolto la visita o la prestazione.

                              ARTICOLO 41

PERMESSI ORARI A RECUPERO

Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro previa autorizzazione del responsabile preposto all’unità organizzativa presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al responsabile di adottare le misure ritenute necessarie per garantire la continuità del servizio, la richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile e comunque non oltre un’ora dopo l’inizio della giornata lavorativa salvo casi di particolare urgenza o necessità valutati dal responsabile. 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo modalità individuate dal responsabile; in caso di mancato recupero, si determina la proporzionale decurtazione della retribuzione.

                                Legge 104

La legge 104/92 prevede che il lavoratore dipendente possa chiedere all’azienda di appartenenza dei permessi retribuiti per assistere una persona con handicap in situazione di gravità che sia il coniuge, un parente o un affine entro il 2° grado.

Non possono richiedere i permessi per 104 più dipendenti per la stessa persona. In caso di figlio con handicap, entrambi i genitori possono usufruire dei permessi in maniera alternata. Possono usufruire dei permessi anche i dipendenti i cui assistiti risiedono a una distanza maggiore di 150 km, in questo caso devono però attestare ogni volta il raggiungimento del proprio assistito con adeguata documentazione.

I permessi retribuiti per 104 sono in totale 3 giorni al mese. In alternativa, il dipendente può decidere di fruire dei permessi per 104 frazionati in ore giornaliere, e nello specifico da una a due ore per ogni giornata lavorativa.

Al fine di garantire una migliore organizzazione delle attività, il dipendente che fruisce dei permessi per legge 104, predispone una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’inizio di ogni mese oppure, priva che vengano predisposti i turni.

In caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può essere presentata nelle 24 ore precedenti la fruizione dello stesso e, comunque, mai oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il lavoratore utilizza il permesso

I PRESENTI ARTICOLI POSSONO SUBIRE DELLE IMPLEMENTAZIONI A LIVELLO AZIENDALE IN OCCASIONE DEI TAVOLI TRA SINDACATI E AZIENDA, PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTA IL TUO REFERENTE SINDACALE DI ZONA

 

Nursing Up Veneto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *