Nuovo obbligo di comunicazione dei lavori autonomi occasionali (prestazioni occasionali)
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 29 del 11.01.2022 ha fornito le istruzioni sul nuovo obbligo di comunicazione preventiva per le collaborazioni occasionali, introdotto dall’art. 13, D. L. 146/2021, che ha modificato l’art. 14, c. 1, D. Lgs. 81/2008
SCADENZA OBBLIGO COMUNICAZIONE SOGGETTI INTERESSATI
COMUNICAZIONE ENTRO IL 18/01/2022 per:
– Le prestazioni occasionali avviate dopo l’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre 2021), anche se già cessate alla data di emanazione della Nota in esame (11 gennaio 2022).
– Le prestazioni occasionali avviate prima dell’entrata in vigore della disposizione (21 dicembre2021) ancora in corso all’11 gennaio 2022.
COMUNICAZIONE PRIMA DELL’AVVIO DELL’ATTIVITA’ per
Le prestazioni occasionali decorrenti dal 12.01.2022.
Modalità di comunicazione:
La preventiva comunicazione deve essere effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione;
Deve avvenire mediante le seguenti modalità:
– SMS,
– E-mail,
– con le modalità operative di cui all’art. 15 del D.Lgs n. 81/2015 già in uso in relazione ai rapporti di lavoro intermittente.
Attualmente però l’unico canale utilizzabile, tra quelli sopra indicati, è la mail. Nelle prossime settimane il Ministero del Lavoro provvederà ad aggiornare/ integrare gli applicativi in uso per attivare le ulteriori modalità.
Alla nota del ministero è allegato l’elenco degli indirizzi e-mail di ogni Ispettorato territoriale.
Contenuto della comunicazione
La comunicazione preventiva potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, senza alcun allegato.
Dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa:
– dati del committente e del prestatore;
– luogo della prestazione;
– sintetica descrizione dell’attività;
– ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico
– data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese al massimo). Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
Soggetti esclusi
Soggetti esclusi:
Restano esclusi dalla disciplina i seguenti rapporti, oltre a quelli di natura subordinata:
– Collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015, peraltro già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell’art. 9-bis, D.L. n. 510/1996 (conv. da L. n. 608/1996);
– Rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis, D.L. n. 50/2017, conv. da L. n. 96/2017 (Libretto famiglia), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
– Professioni intellettuali in quanto oggetto della apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 e seg. c.c. (professioni per le quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi o elenchi) e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime Iva;
Sanzioni
Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione
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