legge 61

L. 61 del 6 maggio 2021

L. 61 del 6 maggio 2021: misure per lavoro agile, congedi e bonus baby-sitting

È stata pubblicata sulla G.U. n. 112 del 12 maggio 2021, la L. 61 del 6 maggio 2021, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30/2021, recante misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena. In particolare, la norma contiene disposizioni in tema di lavoro agile, congedi per genitori con figli in DAD o in quarantena e bonus baby-sitting. Nella medesima G.U. è riportato anche il testo del D.L. 30/2021 coordinato con la L. 61/2021.

Astensione dal lavoro

In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Diritto alla disconnessione

Riconoscimento normativo del diritto alla disconnessione durante lo svolgimento di attività lavorativa in modalità di lavoro agile

 “Ferma restando, per il pubblico impiego, la disciplina degli istituti del lavoro agile stabilita dai contratti collettivi nazionali, è riconosciuto al lavoratore che svolge l’attività in modalità agile il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli eventuali accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati senza avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi.”.

Congedo Covid 50%

Nell’impossibilità di destinare il dipendente al lavoro agile, si conferma la possibilità per il lavoratore dipendente con figlio convivente minore di 14 anni di utilizzare il congedo Covid indennizzato al 50% della retribuzione in godimento (esclusa tredicesima mensilità e altri premi, mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati), ma ne viene prevista, tra le novità, la fruizione in forma sia giornaliera che oraria.

I genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata possono ricorrere al congedo Covid a prescindere dall’età del figlio per i casi di infezione da SARS CoV-2, di quarantena, di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o di chiusura disposta dei centri diurni a carattere assistenziale frequentati dal figlio.

Bonus baby-sitting


Nel limite massimo di 100 euro settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, di durata dell’infezione da Covid-19 del figlio e di durata della quarantena del figlio minore di 14 anni è estesa:

  • Al personale della polizia locale impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica

 

  • Ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

Lavoro agile

 

E’ esteso ai dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile (anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli artt. da 18 a 23 della l. 81/2017), previsto fino al 30 giugno 2021 (dall’art. 21-ter della l. 104/2020) per i genitori lavoratori che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave, a condizione che nel nucleo familiare non vi  sia  altro  genitore  non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.

 

Non è più richiesto il requisito della convivenza al genitore di figlio minore di sedici anni che svolge la propria attività lavorativa in modalità agile nelle ipotesi di sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza, infezione da SARSCoV-2 o quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.  

Tale beneficio è esteso a entrambi i genitori di figli di ogni età con disabilità accertata come riposrtato nell’ art. 3, commi 1 e 3, l. 104/1992, con disturbi specifici dell’apprendimento (l. 170/2010) o con bisogni educativi speciali (direttiva 27 dicembre 2012 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca), sia nelle ipotesi già espresse sia nel caso in cui i figli frequentino centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura (art. 2, comma 1-bis).

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